home  » news  »  News

News

Contrasto al gioco d'azzardo

24/12/2014  - 

Con deliberazione definitiva 5 dicembre 2014, n. 2332 rubricata "LR 1/2014, art. 6, comma 1 - Disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo e delle problematiche correlate. Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito. Approvazione definitiva", pubblicata sul BUR n. 52 del 24 dicembre 2014, la Giunta regionale, stabilito un elenco di luoghi sensibili quali:
1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
3) impianti sportivi;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
5) strutture ricettive per categorie protette;
6) luoghi di aggregazione (compresi ludoteche, ricreatori, oratori e biblioteche),

ha vietato la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito entro la distanza di cinquecento metri dai predetti luoghi sensibili.

Per apparecchi per il gioco d'azzardo lecito si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

La distanza tra locali e i luoghi sensibili viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Il provvedimento si applicherà a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, effettuate dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Spetta ai comuni darvi attuazione e vigilare sull'osservanza delle disposizioni introdotte al fine di adottare misure di contenimento del fenomeno del gioco d'azzardo e tutelare le zone più sensibili dell'abitato nonché le categorie di soggetti più vulnerabili.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/12/2014