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Contrasto al gioco d'azzardo

31/10/2014  - 

Con deliberazione preliminare  n. 1921 del 17 ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato la "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell'art 6, comma 1, della lr 1/2014,(disposizioni per la prevenzione, la cura e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, e delle problematiche correlate)".

Dopo aver definito l'elenco dei luoghi sensibili:
1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
3) impianti sportivi;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
5) strutture ricettive per categorie protette;
6) luoghi di aggregazione (compresi ludoteche, ricreatori, oratori e biblioteche),

la delibera vieta la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito - sia la prima installazione di apparecchi da gioco che l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente - entro la distanza di cinquecento metri dai predetti luoghi sensibili.

Per apparecchi per il gioco d'azzardo lecito si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931  (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

La delibera precisa come deve essere effettuato il calcolo della distanza così determinata e indica le deroghe ammesse.

Il provvedimento si applicherà a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, effettuate dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 31/10/2014