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Consegna alimenti a domicilio: precisazioni igienico sanitarie

Indicazioni per la consegna a domicilio da parte delle Aziende Sanitarie FVG

26/03/2020  - 

La Direzione centrale della salute della Regione Friuli Venezia Giulia fornisce alcune precisazioni per le imprese del settore alimentare, operative, sia che possano aprire sia che debbano restare chiuse al pubblico, ma che desiderano fare la consegna a domicilio.

Queste le linee da seguire per operare correttamente:

  • la consegna occasionale di alimenti a domicilio del consumatore, che avviene direttamente da parte di un esercizio di vendita al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, laboratori di gastronomia e pizza al taglio…) o di un produttore agricolo, è un servizio aggiuntivo effettuato su richiesta dell’utente;
  • nell’attuale contesto, invece, la consegna di alimenti da parte di imprese alimentari soggette a chiusura (es. take-away, laboratori e ristoranti), è una fase imprescindibile allo svolgimento dell’attività;
  • in entrambi i casi citati, la consegna a domicilio non necessita di notifica di Variazione di Impresa Alimentare (VIA);
  • ma, qualora essa sia una fase che precedentemente non veniva effettuata, è necessario integrare il sistema di gestione della sicurezza alimentare, e inserita quindi nel documento di autocontrollo aziendale, anche se semplificato, indicando in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste);
  • vanno messe in atto le disposizioni in materia di etichettatura (incluse le informazioni sugli allergeni) per tutti gli alimenti consegnati, compresi quelli preparati dall’operatore;
  • le attività di consegna a domicilio, in questo specifico periodo deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali distanza inferiore a un metro;
  • inoltre, si rammenta che, per quanto attiene alla carne fresca confezionata sottovuoto dall’operatore, c’è l’obbligo del rispetto delle specifiche norme in materia di rintracciabilità ed etichettatura;
  • infine l’attività di intermediazione nella vendita dei prodotti alimentari anche locali, con o senza deposito, necessita di notifica di impresa alimentare secondo le solite modalità.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 26/03/2020