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Conferenza di servizi e diritto di accesso: le modifiche alla L.R. 7/2000

Modificata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

03/04/2018  - 

I decreti legislativi 97 e 127 del 2016 e 104/2017, attuativi della c.d. legge Madia in materia di trasparenza e di conferenza di servizi, hanno introdotto rilevanti novità nella logica di realizzare un apparato pubblico più semplice, meno costoso e in grado di dare risposte ai fabbisogni delle comunità locali.
Il decreto legislativo 97/2016 ha ridefinito, tra le altre cose, il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, modificando il decreto legislativo n. 33/2013.

Il decreto legislativo 127/2016 recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), ridefiniscono una nuova conferenza di servizi introducendo una serie di principi innovativi:

  • riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria;
  • differenziazione dei lavori della conferenza secondo il principio di proporzionalità che prevede la conferenza semplificata senza la presenza fisica dei partecipanti per tutti i procedimenti escluso quelli più complessi per i quali è prevista la conferenza simultanea con la presenza fisica (anche in modalità telematica) delle amministrazioni interessate;
  • nella conferenza simultanea, le amministrazioni (anche quelle statali), partecipano con un rappresentante unico;
  • valorizzazione della procedura di VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico;
  • tempi certi: ogni tipo di conferenza di servizi ha una durata certa, con limiti temporali per le integrazioni documentali;
  • le conclusioni devono essere espresse con chiarezza e in modo inequivoco. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si siano espresse;
    introduzione del potere di autotutela rispetto alla decisione della conferenza.

La Legge regionale 15 marzo 2018, n. 9 recante Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) adegua l’ordinamento regionale alle richiamate disposizioni al fine di razionalizzare e semplificare gli istituti della conferenza di servizi e dell’accesso, garantendo un quadro normativo regionale coerente e certo.

La L.R. 9/18 è in vigore dal 29 marzo 2018.





Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 03/04/2018