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Concessioni demaniali marittime

La Corte di Giustizia boccia la proroga automatica decisa dall’Italia

18/07/2016  - 

Le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara, in quanto la “proroga automatica e generalizzata” fino al 31 dicembre 2020 per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi prevista dalla legge italiana "impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati".
La Corte di Giustizia europea ha così bocciato la proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020.
Ricordiamo che la proroga al 31 dicembre 2020 è stata stabilita dall’art. 34-duodecies della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, che ha modificato l’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, convertito dalla L. n. 25/2015, nel quale si prevedeva che il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza fosse prorogato al 31 dicembre 2015.

Nella sentenza pronunciata il 14 luglio 2016 (sentenza nelle cause riunite C-458/14 Promoimpresa S.r.l./Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a. e C-67/15 Mario Melis e a./Comune di Loiri Porto San Paolo e altri) i giudici della Corte di Giustizia europea precisano che «il diritto dell'Unione osta a che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati».
Con la sentenza del 14 luglio, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l'articolo 12 della direttiva servizi.
In questo caso la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge “deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità”.
I giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che "la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione".

La Corte ha osservato che "certamente" l'articolo 12 consente agli stati membri di "tenere conto di motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati". “Tuttavia – hanno aggiunto i giudici - considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione”.
La Corte inoltre ha affermato che, nel caso in cui giudici italiani dovessero ritenere la direttiva europea non applicabile in certi casi specifici ma ci fosse un interesse transfrontaliero (ad esempio per località di particolare pregio turistico o nelle zone più vicine al confini terrestri della penisola), la proroga automatica "costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri stati membri e potenzialmente interessate". Quindi anche in questo caso andranno organizzate gare per la concessione, aperte alla concorrenza europea.

Tocca ora al Governo trovare una soluzione per risolvere la questione presentando una definitiva, chiara ed esaustiva regolamentazione delle concessioni demaniali marittime.
Singolare il commento di Piero Fassino (Presidente dell'ANCI - Associazione nazionale dei Comuni italiani), il quale ha sostenuto che saranno esaminate “con attenzione le determinazioni della Corte europea, ma voglio dire con grande chiarezza che la direttiva Bolkestein ha un limite strutturale: pretende di applicare le stesse regole della concorrenza a Google e agli stabilimenti balneari di Cervia. Qualsiasi persona di buon senso capisce che c'è qualcosa che non funziona”.
Vogliamo, infine, segnalare, che, all’art. 7, i commi 9-septiesdecies e 9-duodevicies del maxiemendamento presentato dal Governo al Disegno di legge Enti Locali riguardano le concessioni demaniali marittime. Il primo comma prevede la possibilità per le Regioni di operare una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (in altri termini individuare i tratti di arenile da poter sdemanializzare); mentre il secondo comma recita testualmente che "Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate [...] non oltre il 31 dicembre 2016".
Dalla scadenza del 2016 sono dunque escluse le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo (stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici), che rimangono alla scadenza del 31 dicembre 2020 in attesa del riordino generale della materia.

 

Fonte:

 

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 18/07/2016