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Concessioni demaniali marittime

Per la concessione di un bene demaniale marittimo per finalità turistico-ricreativa occorre la procedura comparativa: lo afferma il Consiglio di Stato

15/07/2019  - 

Discende dal diritto euro–unitario (e segnatamente dall'art. 12 della direttiva 2006/123/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, c.d. direttiva Bolkestein, recepita in Italia con il D. Lgs. 59/2010) che per la concessione di un bene demaniale marittimo per finalità turistico – ricreative l’autorità concedente è obbligata all’adozione di una procedura comparativa. La ragione è nella natura di risorsa naturale scarsa (secondo la dizione utilizzata dall’art. 12 della direttiva Bolkestein) ed economicamente sfruttabile per attività imprenditoriali del bene demaniale, in quanto tale, possibile occasione di guadagno per gli operatori del mercato.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/07/2019