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Concessioni demaniali e stabilimenti balneari

La concessione demaniale decade per uso difforme da quello consentito nel provvedimento concessorio e nell'ordinanza di balneazione: lo ha stabilito il Consiglio di Stato.

15/10/2018  - 

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 5333 depositata il 12 settembre 2018 affronta il tema della decadenza della concessione demaniale disposta da un Comune per utilizzo del suolo demaniale difforme dall'uso autorizzato nel relativo provvedimento.

Secondo la Capitaneria di Porto di Gallipoli la concessione demaniale rilasciata per posa di ombrelloni e sedie a sdraio era utilizzata a uso discoteca come da rilievi fotografici/video effettuati all'atto dell'accertamento, con la presenza di numerose persone intente a ballare; l'organo accertatore contestava alla società concessionaria la violazione dell'art. 24 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) e dell'art. 36 dello stesso Codice (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) per uso difforme del suolo demaniale marittimo assentito con concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Gallipoli.

Ad avviso del Consiglio di Stato il provvedimento di decadenza del titolo concessorio risulta adeguatamente suffragato dal raffronto fra le disposizioni codicistiche e le rilevate circostanze fattuali, che hanno evidenziato un mutamento sostanziale e profondo della destinazione in funzione della quale la concessione era stata rilasciata, con conseguente sottrazione dell'area all'uso generale da parte della collettività indifferenziata. Il concessionario, adibendo l'area - per una parte importante della giornata - (dalle 16 alle 20) a intrattenimento musicale, ha determinato la sua sostanziale trasformazione in una sorta di 'discoteca a cielo aperto' e conseguente lo sviamento radicale dello scopo concessorio.

La frequenza, la rilevanza, la durata e la dimensione degli intrattenimenti musicali realizzati in loco hanno mutato in modo del tutto rilevante, strutturale e sostanziale le caratteristiche dell'attività in concessione, assumendo carattere del tutto centrale (e certamente non accessorio e secondario, secondo quanto ammesso dal comma 6 dell'art. 11, L. n. 217 del 2011) e, comunque, impedendo per ampi lassi di tempo l'esercizio dell'ordinaria attività di balneazione.

Per le loro caratteristiche, le attività svolte nell'area in concessione all'appellante sono ascrivibili alla nozione di "feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento" (le quali, ai sensi della pertinente Ordinanza balneare richiedono il previo rilascio di un'autorizzazione, mai rilasciata all'appellante).



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/10/2018