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Comunicazione alloggiati negli affitti brevi

In caso di soggiorni inferiori alle 24 ore la trasmissione delle c.d. "schedine alloggiati" dovrà avvenire entro 6 ore dall'arrivo

30/09/2019  - 

Il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 109 del R.D. n. 773/1931) prevede l'obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate alle Questure territorialmente competenti entro 24 ore, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, a carico di gestori di alberghi ed altre strutture ricettive nonché dei proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affittacamere, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

Per i soggiorni non superiori a un giorno, l'art. 5 del Decreto Sicurezza Bis ha previsto che la comunicazione debba avvenire entro sei ore dall'arrivo delle persone alloggiate.

Tuttavia l'entrata in vigore della disposizione è subordinata all'adozione di un decreto del Ministero dell'interno che si occuperà di integrare le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 30/09/2019