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Commercio o somministrazione?

Il Consiglio di Stato con sentenza Cons. Stato Sez. V, Sent., 8 aprile 2019, n. 2280 chiarisce che la presenza, o meno, del servizio al tavolo è dirimente

29/04/2019  - 

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato pone fine ad un'annosa questione, iniziata nel 2006, finora oggetto di un susseguirsi di risoluzioni del Ministero dello Sviluppo economico in contrasto cone le indicazioni dell'Autorità Antitrust, nonchè pronunce giurisprudenziali altalenanti: la somministrazione è connotata dal servizio assistito (cioè servizio al tavolo) e pertanto, quando non viene offerto servizio al tavolo, non c'è somministrazione, ma semplice commercio al dettaglio.

La novità della sentenza è la lettura particolarmente ampia del concetto di "somministrazione", che non si esaurisce nella definizione testuale dell'art. 1, L. n. 287 del 1991, ossia "vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati", ma include necessariamente la presenza di un vero e proprio servizio al tavolo effettuato da personale impiegato all'interno del locale.

E' irrilevante che nel negozio o nel panificio siano presenti tavoli, panche, sedie, mensole d'appoggio, fisse o mobili, e siano disponibili attrezzature per il consumo sul posto, come piatti e stoviglie, monouso o meno. La loro presenza è lecita e non trasforma il negozio o panificio in un esercizio di somministrazione, cioè in un bar, un ristorante, un'osteria, una trattoria, un fast-food, o similari.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 29/04/2019