home  » news  »  News

News

Commercio itinerante: la disciplina è regionale

La Corte Costituzionale respinge il ricorso presentato dal Governo contro la legge della Regione Calabria n. 24/2018: spetta alle Regioni disciplinare lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante

11/07/2019  - 

Con la sentenza 164/2019 la Corte Costituzionale fa salva una normativa regionale che prevede che i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l'esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione, laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri questa previsione sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, realizzando di fatto un’equiparazione tra l’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l’esercente il commercio con posteggio.

La norma sarebbe quindi fortemente anticoncorrenziale laddove, esonerando l’esercente ambulante dai limiti spaziali e temporali naturalmente connessi all’esercizio del commercio in forma itinerante, pregiudicherebbe i commercianti in sede fissa, i quali, invece, per conseguire la stabilità data dalla disponibilità di un posteggio, debbono non solo possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma anche assoggettarsi alla procedura selettiva per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio. Al contempo, attenuerebbe le differenze tra le due forme di esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui diversità si incentrerebbe proprio sulla disponibilità o meno di un posteggio in concessione, sul carattere fisso o itinerante dell’attività, nonché sul tempo e sulle modalità di svolgimento della stessa.

La Consulta ha invece ritenuto che una tale previsione attiene alla disciplina del commercio, di competenza residuale regionale, e non alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva spettanza statale.

Anche a seguito della disposizione impugnata gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul “dove” e “quando” poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del “se” e “quando” si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano.

La garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l’attività rimane esclusivo appannaggio dell’esercente con posto fisso, il quale potrà sempre contare sulla titolarità e disponibilità dell’area a lui assegnata. Similmente, la clientela potrà contare sulla presenza del commerciante su una determinata area pubblica solo se questi esercita l’attività con posteggio assegnato.

Il legislatore regionale dunque non ha introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la clausola che rende più flessibili i vincoli dallo stesso imposti al commercio ambulante nella previgente disposizione, non ravvisandosi in essa indebite assimilazioni tra i differenti operatori economici, i quali continuano a esercitare l’attività in posizione diversa.

 

Il testo della sentenza su:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 11/07/2019