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Commercio e liberalizzazioni

Commercio in zone produttive e disciplina inibitoria: come applicare i principi delle liberalizzazioni - approfondimento di Michele Deodati

30/09/2019  - 

...Si è stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6312 del 23 settembre 2019 che la possibilità rimessa al legislatore regionale di regolare le zone adibite alle attività commerciali attraverso gli strumenti di governo del territorio è conforme a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 200/2012, secondo cui la liberalizzazione è da intendersi come «razionalizzazione della regolazione», compatibile con il mantenimento dei limiti e/o oneri necessari alla tutela di superiori beni costituzionali.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l'art. 31 del decreto n. 201/2011 consente di introdurre limiti alla apertura di nuovi esercizi commerciali per ragioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e attribuisce alle Regioni la possibilità di prevedere anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, sicché la previsione, per gli insediamenti di maggiore dimensione (in particolare, per le grandi strutture di vendita), di zonizzazioni commerciali negli strumenti urbanistici generali e nei piani attuativi rientra proprio in quegli spazi di intervento regionale che lo stesso legislatore statale, con il citato art. 31 del decreto n. 201/2011, ha salvaguardato a condizione che tale zonizzazione non si traduca nell'individuazione di aree precluse allo sviluppo di esercizi commerciali in termini assoluti e che le finalità del dimensionamento della funzione commerciale e dell'impatto socio-economico siano volte alla cura di interessi di rango costituzionale, indicati nella medesima disposizione (v., per tutte, Corte cost. n. 239/2016).

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 30/09/2019