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Codice del Terzo Settore

Approvato il riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore - ETS

05/08/2017  - 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, che avrà bisogno, entro il prossimo anno, di 20 decreti ministeriali attuativi.

Il D. Lgs. è stato approvato in base alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede il riordino e la revisione  organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo  articolo, compresa la  disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore.

Con 104 articoli raggruppati in 12 titoli, il nuovo codice spazia dal disciplinare gli enti del terzo settore in generale (Titolo II), il volontariato e la relativa attività (Titolo III), associazioni e fondazioni del terzo settore (Titolo IV), fino alle particolari categorie di enti quali le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici.

Gli ETS sono raggruppati in sette nuove tipologie: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Il Codice istituisce il registro unico nazionale del terzo settore (Titolo VI) quale nuovo obbligo amministrativo per gli enti, che accoglierà, in luogo dei differenti registri già vigenti, tutti gli enti che intendano accedere ai benefici previsti nel Codice stesso.

Per quanto d'interesse dello Sportello Unico attività produttive, l'art. 70, rubricato Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche, conferma le procedure amministrative che anche gli ETS devono osservare nell'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande durante eventi o manifestazioni.
 
"2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette  manifestazioni e per  i  locali  o  gli  spazi  cui si riferiscono, somministrare alimenti e  bevande, previa segnalazione certificata  di inizio attivita' e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del  Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."

Il Decreto Legislativo è in vigore dal 3 agosto.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/08/2017