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Codice antimafia: novità in arrivo

Dal 19 novembre in vigore nuove modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

10/11/2017  - 

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017, la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".
Semplificata la verifica antimafia per effetto di una modifica all'art. 85 del Codice.

TESTO VIGENTE

TESTO IN VIGORE DAL 19 NOVEMBRE

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) ...

b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) ...

«b) per  le  societa'  di  capitali  anche  consortili  ai  sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti   l'organo   di amministrazione e a ciascuno dei consorziati».



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 10/11/2017