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Cabine mobili in legno degli stabilimenti balneari

Tar Liguria: le regole in materia di distanza non operano per le cabine mobili in legno collocate dal concessionario per il periodo della stagione balneare

01/07/2020  - 

Estate, tempo di mare e di cabine: quelle mobili in legno sono 'speciali', nel senso che appartengono alle opere cd. temporanee a loro non si applicano le regole sulle distanze vigenti per le costruzioni propria,mente dette.

Ce lo ricorda il Tar Liguria nella sentenza 418/2020 del 22 giugno scorso, dove si evidenzia che:
- ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i requisiti della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato (in tal senso cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27476; Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2019, n. 21173; Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, nn. 23843 e 23856; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2016, n. 10274; Cass. civ., sez. II, 20 luglio 2011, n. 15972; nonché, fra le pronunzie amministrative, ex multis, Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 6982; Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2018, n. 1309; Cons. St., sez. IV, 1° febbraio 2017, n. 412);
- le cabine dello stabilimento balneare non rientrano nella nozione di costruzione di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ, difettando tali manufatti dei caratteri della stabilità e dell'immobilizzazione al suolo, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulle distanze.

Come previsto nel titolo concessorio, infatti, si tratta di "cabine mobili in legno", che la concessionaria deve installare all'inizio del periodo estivo e rimuovere entro la fine della stagione balneare. Ne discende che i manufatti in questione appaiono privi dei caratteri della stabilità e dell'immobilizzazione al suolo, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulle distanze invocate dalla deducente.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/07/2020