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Attività produttive: limiti d'esercizio ai tempi del Coronavirus, anche per Pasquetta
Nuove restrizioni all'esercizio del commercio con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 8/PC del 07/04/2020 per Lunedì dell'Angelo 13 aprile
Pubblicata la nuova ordinanza n. 8/PC del 7 aprile 2020 ad integrazione e rafforzamento dell'ordinanza 7/PC del 03/04/20, che aveva già disposto la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali: viene stabilita la serrata anche nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e degli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale e a servizio di porti e interporti.
Alla base della decisione la considerazione che anche in Friuli Venezia Giulia, la festività del Lunedì dell'Angelo potrebbe far registrare concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza di acquistare beni alimentari.
Inoltre con la nuova ordinanza viene fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi e anche a chi utilizzi i taxi di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e di indossare la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione per evitare il contagio da Covid-19.
"1.ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
2.è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;
3.la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);
4.restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020."
Fonte:
Monica Feletig