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Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi

09/02/2018  - 

Il Decreto 1/2/2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato in attuazione dell'art.1, comma 123 della Legge 124/2016, definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e, in  particolare, definisce le modalita'di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito di  un  trasporto  effettuato con lo stesso  veicolo, nonche' le modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico  e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per la raccolta e trasporto occasionali svolta da associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attivita' di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, il D.M. prevede che si operi d'intesa con i comuni  territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalita' che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformita' alle norme  che disciplinano l'autotrasporto di cose.
Per raccolta e  trasporto  occasionale si  intende l'attivita' svolta per non piu' di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 09/02/2018