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Attività artigiane che possono continuare

Sul sito di CNA Friuli Venezia Giulia chiare indicazioni su alcune attività artigiane che possono continuare anche dopo il D.P.C.M. 22 marzo 2020

29/03/2020  - 

Le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, pur non richiamate nel decreto del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione. I due decreti vanno letti in maniera integrata  Quindi si può continuare l’esercizio regolare dell’attività, sempre nel rispetto delle procedure a garanzia delle sicurezza della salute, che rimangono perentoriamente obbligatorie.  Per le lavanderie self service, poiché è obbligatorio evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza di sicurezza tra gli utilizzatori delle macchine per il lavaggio o asciugatura, consigliamo vivamente di esporre un cartello ben in vista in maniera da informare i clienti in merito ai comportamenti da adottare per garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza. Questo importante accorgimento la mette al riparo da eventuali sanzioni.

L’autoriparazione, insieme alle attività collaterali che ne garantiscono il buon funzionamento, è tra le attività che posso essere esercitate. Questo perché le queste imprese svolgono una funzione indispensabile a garanzia della sicurezza dei veicoli e quindi della circolazione stradale. Quindi, per chi vuole e con le modalità che ritiene più opportune, le nostre imprese sono al fianco di chi continua a lavorare in prima linea per garantire le esigenze primarie di tutti noi.

Anche i centri di revisione possono continuare a lavorare,  nonostante proroga delle scadenze al 31 ottobre sta mettendo tutti in grande difficoltà. Inoltre a questo si aggiunge un chiarimento sulla possibilità di sanzioni per chi si reca presso un centro di revisione. Purtroppo con la proroga delle scadenze la revisione non è tra le attività di urgenza primaria.

In riferimento ai quesiti pervenuti sul settore Odontotecnici relativamente alle misure contenute nel DPCM 22 marzo 2020 l’attività dell’odontotecnico può continuare. Infatti il codice Ateco 32.50.20 appartenente al laboratorio odontotecnico è ricompreso nel codice Ateco 32.50, presente nell’allegato 1 al citato decreto, più ampio riguardante l’attività di “ fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche”.

Inoltre anche una lettura di quanto contenuto  alle lettere f) e d) dell’articolo 1 del citato DPCM, configura l’attività dell’odontotecnico tra quelle consentite in quanto svolgente produzione di dispositivi medici come attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere di cui allo stesso allegato e quindi quella prevista al codice Ateco 32.50:
Art. 1 lettera f) “sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici…”
Art.1 lettera d) “restano comunque consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare le continuità delle filiere di cui all’allegato 1”

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 29/03/2020