home  » news  »  News

News

Ascensori e montacarichi

Procedura di infrazione

23/02/2015  - 

Entra in vigore il prossimo 08/03/2015 il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 contenente il <<Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio>>.

Il nuovo decreto apporta modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 162/1999 (concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio.

L'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 162/99 prevede che <<la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche>>.

Il decreto sana una procedura di messa in mora che la Commissione europea ha emesso nei confronti dell’Italia in data 24 novembre 2011, in base a due motivazioni:
1) le disposizioni regolamentari che recepiscono le due direttive comunitarie (direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori) si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione;
2) la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al D.P.R. n. 753 del 1980 (contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico), contengono talune disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE,

eliminando, in particolare dall'art. 12, comma 1, le  parole:  «non  destinati  a  un  servizio pubblico di trasporto».

Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/02/2015