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Alcolici e manifestazioni temporanee

Chiarimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla necessità di chiedere la licenza fiscale per la vendita di alcolici in occasione di eventi temporanei

23/08/2019  - 

Il c.d. Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive, comprese le manifestazioni temporanee con somministrazione o vendita di alcolici, a decorrere dal 30 giugno 2019.
A seguito di questa novità normativa, era necessario chiarire se l'organizzatore di manifestazioni temporanee come sagre ed eventi tradizionali che intenda effettuare la vendita/somministrazione di alcolici debba chiedere una licenza fiscale per ogni evento, o se sia ammissibile il rilascio di una licenza fiscale "una tantum", utilizzabile per tutti gli eventi realizzati da uno stesso organizzatore, anche in luoghi diversi.

Con nota Prot. 15942/RU del 16/08/2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Trieste - chiarisce che per "le attività ambulanti o temporanee per la partecipazione a manifestazioni, fiere, mostre, mercati, svolte in una o più postazioni/spazi di aree pubbliche cittadine avute in concessione per un tempo determinato...è ammesso il rilascio di una licenza fiscale solo per ciascun evento, dove l'operatore autorizzato è presente ed esercita l'attività,..o se l'evento è periodico, limitatamente ad un luogo e ad un periodo dell'anno prestabilito per più anni".

Nel caso in cui le attività in questione, ancorchè non continuativamente, si svolgano all'interno di spazi dedicati stabilmente a manifestazioni espositive, gestiti e disponibili dagli Enti a ciò preposti, quali Enti Fiera, si ritiene che la licenza possa essere attribuita all'ente stesso che ne faccia richiesta, in luogo dei singoli soggetti espositori, rimanendo salvo il fatto che, nella fattispecie in esame, in capo all'ente stesso, titolare della licenza, ricade la responsabilità sulla liceità del consumo dlele bevande alcoliche distribuite dai diversi soggetti espositori, anche sotto il profilo della disciplina sulle accise.

In tale ultimo caso, l'Ente richiedente dovrà necessariamente essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di vendita di bevande alcoliche nonchè delle altre autorizzazioni previste e di competenza di Autorità diverse da questa Agenzia".
L'Agenzia sottolinea che la licenza fiscale deve essere rilasciata ad operatori autorizzati ad esercitare il commercio, sia in forma permanente (come nel caso di negozi o bar), sia nel caso di attività temporanee.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/08/2019