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Agriturismi: variazione orari e periodi di apertura
Deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2020, n. 680 LR 25/1996, art. 9, comma 4
27/05/2020
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L'art. 9, comma 4 della legge regionale 25/1996 prevede che tutti i casi di variazione nell’attività agrituristica vadano segnalati al Comune, incluse le modifiche al periodo di apertura e agli orari di attività.
Le attività agrituristiche sono attività produttive di beni e servizi e quindi apertura, variazioni e cessazione vanno inviate al SUAP, tramite la piattaforma telematica cui il Comune si appoggia, come previsto dal DPR 160/2010.
Le Organizzazioni rappresentative degli operatori di settore agrituristico hanno richiesto alla Regione di derogare alla norma statale, comunicando via PEC al Comune e all'ERSA le variazioni di orari e periodo di apertura necessarie durante il periodo di emergenza sanitaria.
Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/05/2020