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Agibilità dei locali è presupposto durevole

L’agibilità dei locali è presupposto per avvio e prosecuzione dell’attività commerciale

30/11/2018  - 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6661 del 26 novembre 2018, ricorda che l'agibilità edilizia è presupposto durevole per l'esercizio di ogni attività commerciale.

..Orbene, la costante giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere (Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5537). Il legittimo esercizio dell'attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell'autorità amministrativa di inibire l'attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l'abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un'attività commerciale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880).....


Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 30/11/2018