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Affitto di poltrona: il MISE risponde

Netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature

15/06/2015  - 

Con il Parere del 9 giugno 2015, Prot. 86335, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde al quesito relativo alla fattispecie dell'affitto di poltrona e volto a conoscere «se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell'attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente)».
Come è noto, lo strumento dell'affitto di poltrona configura un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.
Con specifico riferimento alla questione oggetto del quesito formulato, il Ministero richiama quanto già rilevato in una precedente circolare del 31 gennaio 2014, Prot. 16361, e precisamente che «per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona».
Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi – conclude il Ministero - che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona "non possa che costituire l'indicazione da parte di questa Amministrazione circa l'auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra cennate, della soluzione proposta".

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/06/2015