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Accesso agli atti
Istanza di accesso senza indicazione dellatto e senza esposizione della motivazione a supporto della domanda
01/03/2015
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Il privato ha l'onere di precisare quali siano gli atti rispetto ai quali è esercitato l'accesso. La richiesta può reputarsi legittima quando l'oggetto dell'accesso appare sufficientemente circoscritto, in modo tale che l'istanza non intralci l'operato della pubblica amministrazione, esponendo quest'ultima alla ricerca estenuante di documenti non specificamente individuati, né appaia preordinata ad una verifica generalizzata nei confronti dell'esercizio del potere pubblico. Ed, inoltre, conformemente al combinato disposto dell'art. 22, c. 1, lett. b) e dell'art. 25, c. 2, la domanda di accesso, sfornita di motivazione, non può essere accolta dall'ente cui è indirizzata.
Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/03/2015