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AGCM: orari del settore commercio e distribuzione carburanti

AS1557 – Regione Toscana- Codice del commercio

25/01/2019  - 

L'autorità Garante della concorrenza e del mercato ribadisce alcune considerazioni già espresse relativamente ai problemi di natura concorrenziale dovuti ai vincoli introdotti dalle norme regionali, in questo caso della Regione Toscana, con riguardo agli orari di apertura degli impianti di distribuzione del carburante e alle modalità di erogazione del servizio self service. Più volte l’Autorità è intervenuta per evidenziare la criticità concorrenziale di disposizioni che limitavano in maniera ingiustificata l’iniziativa economica degli operatori nella fissazione degli orari di apertura e/o di chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti.

La normativa della Regione Toscana appare idonea a limitare un pieno ricorso alla modalità di erogazione del prodotto in self service pre pay, che consentendo la riduzione dei costi di distribuzione, può rappresentare lo strumento per l’esercizio di una efficace pressione concorrenziale, favorendo una riduzione generalizzata dei prezzi praticati dal distributore alla pompa.
Alla luce del quadro normativo, appare evidente che ogni vincolo imposto  dalla normativa della Regione Toscana agli orari di apertura costituisce anche una misura asimmetrica, in quanto ricade solo sugli operatori che forniscono il carburante in modalità “servito”, ovvero con l’assistenza del gestore o di un suo collaboratore, e non anche sugli impianti solo self service o ghost, che sono attivi in diretta concorrenza con i primi. Detti obblighi finiscono, quindi, per imporre a tali operatori costi connessi alla riduzione nella flessibilità delle loro scelte imprenditoriali che non sono sostenuti dai loro concorrenti attivi solo in modalità self service.

In conclusione, l’Autorità ritiene che, in coerenza con i precedenti interventi di advocacy citati, le menzionate disposizioni della L.R. Toscana n. 62/2018 in materia di orari di apertura degli impianti di carburante, nei termini suesposti, appaiono presentare profili di contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della concorrenza, tutelati dagli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e), in quanto i vincoli previsti risultano idonei a pregiudicare l’andamento delle corrette dinamiche concorrenziali, compromettendo ingiustificatamente la libertà degli operatori di determinare variabili concorrenziali, quali la gestione dell’orario e dei costi del servizio, con ciò ponendosi in contrasto con le misure di liberalizzazione introdotte con il Decreto Legge 214/2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) e il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Cresci Italia) e con la disciplina contenuta nella Legge 30 ottobre 2014, n. 161, volta a promuovere la diffusione degli impianti self service anche al fine di garantire la massima copertura del servizio di erogazione del carburante ai consumatori.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 25/01/2019