home  » news  »  News

News

AGCM: concessioni demaniali e concorrenza

Nuova segnalazione dell'AGCM: nell'affidamento delle concessioni demaniali marittime vanno applicati i principi eurounitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità

30/03/2020  - 

Nella segnalazione AS1653 del 22 gennaio 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato interviene nuovamente in merito alle problematiche concorrenziali connesse all’affidamento in concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in questo caso nella Regione Sardegna.

L’Autorità è intervenuta sul tema dell’affidamento delle concessioni demaniali marittime (CDM) in più occasioni, evidenziando la necessità che esse siano assegnate con procedure concorsuali trasparenti e competitive. In particolare, secondo costante orientamento, la selezione dei concessionari deve essere sempre informata ai principi euro-unionali della parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e, dunque, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

"In quest’ottica, pur apprezzando la decisione dell’Amministrazione di procedere all’assegnazione previa procedura ad evidenza pubblica, Autorità rappresenta che, in relazione alla CDM (CdS) n. 11, la disposizione che conferisce un punteggio maggiore ai soli operatori residenti nel Comune appare suscettibile di introdurre una ingiustificata discriminazione tra i soggetti partecipanti, nella misura in cui determina un ingiustificato vantaggio a favore di coloro che nel Comune risiedono. Infatti, tale disposizione non appare necessaria, né proporzionata al perseguimento di obiettivi di interesse generale. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per le disposizioni che limitano la partecipazione all’assegnazione della CDM (CdS) n. 22 alle sole imprese ricettive, che vanno lette insieme con la previsione di un punteggio maggiore in ragione della prossimità della struttura all’ambito demaniale richiesto e con il criterio di preferenza per le strutture cd. “frontiste”. Tali disposizioni, infatti, determinano una ingiustificata limitazione del numero degli operatori che potrebbero partecipare alla procedura, nonché un ingiustificato vantaggio a favore di coloro che hanno una struttura ricettiva in prossimità dell’ambito demaniale richiesto. In questo modo, le citate disposizioni appaiono idonee a determinare una distorsione delle dinamiche competitive relative alla partecipazione alla gara in quanto suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale.

Pertanto, l’Autorità ritiene che sia la previsione relativa alla CDM (CdS) n. 11 di attribuire un punteggio maggiore a coloro che hanno la residenza nel Comune (di cui all’art. 11) sia la previsione di limitare la partecipazione all’assegnazione della CDM (CdS) n. 22 alle sole strutture ricettive, insieme con i criteri di assegnazione ad essa collegati (di cui all’art. 6 e all’art. 11), si pongono, anche complessivamente considerate, in contrasto con i principi a tutela della concorrenza e della libera circolazione delle imprese, quali riconosciuti dagli art. 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione e degli artt. 49 e 56 TFUE."



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 30/03/2020