Fochino, oggetti preziosi, Sale bingo, Scommesse, Video Lottery Terminal, vendita ambulante strumenti da punta e da taglio

 

Fochino, oggetti preziosi, Sale bingo, Scommesse, Video Lottery Terminal, vendita ambulante strumenti da punta e da taglio

  • Licenze per il mestiere di fochino (art. 57 del T.U.L.P.S.)

Il fochino è colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco.
La licenza è rilasciata dal Comune.
La sua validità è annuale e il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato.

Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.
Tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
La licenza è rilasciata dal Questore.
La licenza ha durata permanente.

Il gioco del bingo che deriva dalla tradizionale tombola, consiste nell'estrazione di palline contrassegnate da numeri da 1 a 90 avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati 15 numeri diversi, secondo una combinazione casuale.
Al gioco del bingo si vince quando risultano estratti i cinque numeri riportati sulla medesima riga della cartella (cinquina), ovvero quando sono estratti tutti e quindici i numeri tenuti nella medesima cartella.
L'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'esercizio delle scommesse.
La licenza è rilasciata dal Questore.

  • Licenza per l'esercizio di scommesse (Art. 88 T.U.L.P.S.)

La licenza, che ha durata permanente, autorizza l'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni ippiche o sportive e su eventi non sportivi.
La competenza al rilascio della licenza è del Questore.

  • Licenza per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS Video Lottery Terminal” (Art. 88 TULPS)

La licenza è rilasciata dal Questore.

  • Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio (37 del T.U.L.P.S.)

La licenza è rilasciata dal Comune.

Internet point

  • Licenza per gli esercizi pubblici di telecomunicazioni (internet point)

Per l'apertura degli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Internet point), non è più richiesta la licenza del Questore, prevista dall'art. 7 Decreto Legge n. 144 del 2005.
Il decreto legge n. 225 del 29.12.2010 , apportando alcune modiche alla norma citata, ha infatti previsto l'obbligo di ottenere l' autorizzazione fino al 31 dicembre 2011.
Considerato che non è stato emanato alcun provvedimento normativo di proroga, la licenza è da considerarsi non più richiesta.

Ultimo aggiornamento: Fri Feb 11 10:40:04 CET 2022