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Agenzie d'affari

 

Descrizione

Sono agenzie pubbliche d'affari le imprese, comunque organizzate, che effettuano professionalmente e con finalità di lucro un'attività di intermediazione a favore di terzi, con l'assunzione e trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione soltanto delle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.
I caratteri distintivi di detta attività sono:
• Professionalità, abitualità nello svolgimento e non l’occasionalità;
• Esigenza di una organizzazione anche minima;
• Scopo di lucro;
• Prestazione d’opera (ossia obbligo di fare) nei confronti di chiunque ne faccia richiesta;
• Prestazione consistente nella trattazione di affari per conto terzi.
A titolo esemplificativo, rientrano nelle agenzie pubbliche d'affari:
• gestione attività pubblicitaria- disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni;
• allestimento e organizzazione di spettacoli;
• spedizione e trasporto conto terzi (esclusa attività di spedizioniere o casa di spedizioni L. 1442/1941);
• organizzazione di convegni, congressi, riunioni, feste, ricevimenti e banchetti;
• disbrigo pratiche amministrative inerenti le onoranze funebri;
• gallerie d'arte (vendita di quadri o opere d'arte conto terzi);
• prenotazione e vendite di biglietti per spettacoli o manifestazioni;
• gestione di abbonamenti a giornali e riviste;
• deposito bagagli;
• gestione prestiti su pegno;
• collocamento di complessi musicali;
• organizzazione di esposizioni, mostre, fiere campionarie, mercati e vendite televisive;
• compravendita di autoveicoli, motoveicoli usati su commissione;
• esposizioni e compravendita di opere d'arte o di antiquariato o di cose usate per conto terzi;
• inserzioni pubblicitarie per conto terzi;
• disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative;
• organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera;
• pubblici incanti (aste) (vedi » Agenzia di vendita per pubblico incanto - Asta e asta on-line);
• matrimoniali;
• di pubbliche relazioni.
Non potrà essere inquadrata tra le agenzie pubbliche d'affari l'attività di intermediazione sorta per effetto di un accordo privato o su mandato specifico quale appalto, lavoro autonomo, contratto di agenzia e rappresentanza, mediazione ecc.

Tipo avvio

Per le agenzie pubbliche d’affari è prevista la comunicazione alla Questura della provincia nella quale insiste la sede principale dell'attività. La comunicazione vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
Per alcune attività di agenzia d'affari occorre presentare richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività alla Questura o presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza:

  • agenzia di affari di recupero crediti;
  • agenzia di pubblici incanti (aste);
  • agenzia matrimoniale;
  • agenzia di pubbliche relazioni.

Normativa

  • Art. 115 R.D. 773/1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.);
  • Artt. 204-223 R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  • Art. 163 D.lgs. 112/1998;
  • D.LGS. 9 aprile 2003 n. 70;
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ;
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
     

 

Ultimo aggiornamento: 11/02/2022