per avviare e gestire un'attività

Videolottery (VLT), sale bingo, agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive
videoterminali, VLT, sala bingo, agenzia scommesse, ATECO 92.00.09

A partire dal 1 luglio 2017 la domanda di autorizzazione per installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS "Video Lottery Terminal" o apertura di sale VLT dedicate, sala bingo e agenzia di raccolta di scommesse ippiche e sportive, si presenta:
  • o direttamente alla Questura competente per territorio;
  • o allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio, affinchè rilasci l'autorizzazione prevista dall’art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
L'apertura di una sala bingo o di agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive nonchè l'apertura di una sala VLT o l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del TULPS "Video Lottery Terminal" sono soggette a domanda di autorizzazione.
Il SUAP trasmette la domanda alla Questura, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 6 - Attività n. 6.1 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
 

I termini decorrono dalla ricezione della domanda da parte del Questore. Il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione.

L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

 

REQUISITI SOGGETTIVI

 

Conduzione personale dell'attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.

 

1. Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S.: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

 

REQUISITI OGGETTIVI
 

I locali destinati a queste attività devono soddisfare misure di protezione passiva, al fine di assicurare la sicurezza dei locali medesimi (a titolo di esempio: dotazione di cassaforte, di vetri antisfondamento o rinforzati e/o di inferriate, di sistemi di allarme antifurto, di impianti di videosorveglianza, etc.), che non sono predeterminabili; prima di chiedere l'autorizzazione è opportuno preliminarmente contattare i competenti Uffici delle Questure, per conformare le misure di protezione passiva alla tipologia di attività e ai criteri minimi di sicurezza richiesti a livello locale.

L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati

La L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.

Per "apparecchi per il gioco lecito" si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Per "sala da gioco" si intende l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

La distanza dai luoghi sensibili viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito è inoltrata telematicamente al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto.

 

I controlli  sono effettuati da:

  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
  • Questure
  • R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (art. 88)
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
  • L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Ultimo aggiornamento: Fri Aug 04 16:40:00 CEST 2023