Vendita di farmaci da banco o da automedicazione nei negozi
farmaci senza ricetta, automedicazione, parafarmacia, ATECO 47.73

I negozi di vicinato, media struttura compresa tra 251 e 400 mq, o media struttura compresa tra 401 e 1500 mq o grande struttura possono vendere al pubblico farmaci da banco o di automedicazione e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, prodotti omeopatici, medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.

L’avvio dell'attività è comunicato a più Enti tramite il SUAP:
1. al Ministero della salute e all’Agenzia italiana del Farmaco, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche tale Agenzia. Il Ministero della Salute mette a disposizione i facsimile di comunicazione inizio e cessazione della vendita di farmaci da banco e le correlate istruzioni operative;
2. alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Comando regionale del nucleo antisofisticazione e sanità N.A.S., Ordine professionale dei farmacisti, Azienda sanitaria competente per territorio.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.

4. Presenza costante di un farmacista per tutto l’orario di apertura dell’esercizio commerciale.

 

REQUISITI OGGETTIVI:

 

Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

E' consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali. E' consentito l'utilizzo della croce come insegna.

La vendita dei farmaci da banco è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

L'avvio della vendita è soggetto a comunicazione.

 

La comunicazione è prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • il Comune
  • Aziende sanitarie
Ultimo aggiornamento: Thu Jul 27 16:40:00 CEST 2023