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Stabilimenti balneari

Denominazione e segno distintivo degli stabilimenti balneari: approvato il Regolamento

13/07/2017  - 
Con Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2017, n. 0143/Pres. è stato approvato il Regolamento concernente le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che abroga il precedente decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 0330/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2).

Il Regolamento è in vigore dal 13 luglio 2017.

Modello del segno distintivo degli stabilimenti balneari.
1. Il segno distintivo è costituito da due cabine-spogliatoio affiancate in immagine speculare, di colore blu con strisce verticali azzurre e dalla scritta «stabilimento balneare» di colore bianco, posta alla base del disegno.
2. Nella parte inferiore estrema sono disegnate le stelle marine a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore giallo su fondo blu.
3. Il segno distintivo è racchiuso in un rettangolo in alluminio 10/10 fondo naturale di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 13/07/2017