Spazi gioco - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
educazione, socializzazione, ricreazione, baby-sitter, baby parking, ludoteca

Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che comprendono:
a) i nidi d'infanzia;
b) i servizi integrativi;
c) i servizi sperimentali e ricreativi.

I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
I servizi integrativi comprendono gli spazi gioco; lo spazio gioco è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età che promuove in un contesto organizzato occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra i bambini.

Nello spazio gioco possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque.

Lo spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia anche su giornate non continuative e comunque mai superiore alle 5 ore giornaliere e di norma non inferiore alle 2 ore giornaliere.

Lo spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.

Non sono previsti il servizio mensa (fatta salva la preparazione della merenda) e spazi dedicati al riposo.

Per la qualificazione dei servizi integrativi è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’avvio dei relativi servizi, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
L'accreditamento e' concesso dal Comune sulla base dei requisiti elencati all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 20/2005.
La domanda di accreditamento viene presentata al Comune dove la struttura è ubicata o, nel caso dei servizi educativi domiciliari, dove ha sede il soggetto gestore del servizio.
Il Comune richiede in un'unica soluzione l’eventuale documentazione integrativa o sostitutiva e rilascia l’accreditamento entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o sostitutiva.

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società, Ente pubblico);


1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), nonchè per il personale educativo.

2) Requisiti professionali del personale educativo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi;
• diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio,
• diploma di maturità magistrale,
• diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali conseguito dopo un corso di durata triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato,
• diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali conseguito dopo corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato,
• diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.
Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola superiore di secondo grado di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea ad indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

 

I locali devono possedere i requisiti strutturali generali richiesti dal D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres., come modificato con D.P.Reg. 22 agosto 2013, n. 0153/Pres.

 

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività; potete attivare il procedimento che vi interessa selezionandolo direttamente dal box "PROCEDIMENTI" che si trova a destra di questa pagina.

 

EVENTI OGGETTIVI


  • apertura
  • trasferimento
  • ampliamento/riduzione
  • cessazione


EVENTI SOGGETTIVI

  • subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres.,  come modificato con D.P.Reg. 22 agosto 2013, n. 0153/Pres., con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati all’articolo 18 della legge regionale 20/2005, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La Scia deve essere corredata da asseverazioni di tecnici abilitati ed elaborati necessari per consentire ai Comuni le verifiche di competenza.

Nel caso in cui il Comune, singolarmente o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, verifichi, eventualmente avvalendosi anche del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4- bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005, la carenza dei requisiti e dei presupposti tecnici, strutturali ed afferenti ad altre normative di settore, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

 

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

 

Quali sono i costi che l'impresa sostiene? Non previsti, fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio, anche avvalendosi del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4-bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell’arco di un triennio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore ai 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone il divieto di prosecuzione del servizio.

 

Restano ferme le competenze attribuite all’Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 20/2005, art. 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

Mezzi di ricorso

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento: Mon Aug 24 16:40:00 CEST 2015