per costruire la sede e gli impianti

Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa a permesso di costruire - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA

L'art. 18 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia prevede che gli interventi soggetti a permesso di costruire ed elencati nel successivo art. 19 possono essere soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al permesso di costruire, da presentare almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

 

La modulistica unificata regionale per la comunicazione di attività edilizia libera è stata approvata con Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 6009 del 07 settembre 2017, in osservanza alla modulistica unificata adottata in seno alla Conferenza permanente Stato-Regioni.

I moduli regionali possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. In ogni caso non può richiedersi l'allegazione di documenti o certificazioni non richieste espressamente dalle leggi di settore applicabili all'intervento.

 

La SCIA alternativa a permesso di costruire può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

La segnalazione certificata di inizio attività alternativa a permesso di costruire prevista dall'art. 18 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 Codice regionale dell’edilizia è una forma di SCIA.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale, nonché al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Ultimo aggiornamento: Fri Aug 14 16:07:00 CEST 2020