per avviare e gestire un'attività

Fuochi e falò tradizionali
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L'accensione di fuochi di artificio è un tipo di spettacolo che utilizza dispositivi pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Sono considerati pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica anche i roghi accesi per finalità propiziatorie, come accade durante l'Epifania o altre manifestazioni tradizionali.

Per questi motivi l'accensione dei fuochi d'artificio e la realizzazione di falò tradizionali sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

Fuochi e falò sono pericolosi anche per la propagazione degli incendi sul patrimonio boschivo regionale: per questo motivo sono vietati durante tutto l'anno, ma possono essere autorizzati dagli Ispettorali forestali in caso di manifestazioni pubbliche o tradizionali.

 

Il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 definisce:

  • articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
  • fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago.

Le tipologie di artifici impiegabili sono elencate nella Circolare Mininterno 11 gennaio 2001, n. 559, modificata con Circolare Mininterno 20 maggio 2014; la Circolare detta anche puntuali disposizioni di sicurezza, specie per quanto attiene alle distanze tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

La Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS fornisce ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione delle emissioni sonore.

I fuochi d'artificio possono essere suddivisi in:

  1. fuochi a terra: funzionano a livello del suolo o in sua prossimità con opportuni supporti. Gli effetti si possono propagare fino a un'altezza di 20 metri, hanno aperture di diametro inferiori a 12 metri ed effetti sonori ridotti
  2. fuochi aerei: funzionano soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o sotto la spinta di un motore (razzi).

Per quanto riguarda lo sparo di fuochi è obbligatorio procedere secondo le modalità introdotte da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) con il  Regolamento per le Tariffe 2013, in vigore dal 10/12/2013, applicabile a tutte le attività che richiedono una segregazione dello spazio aereo: l'art. 57 del predetto Regolamento prevede che chi intenda organizzare una manifestazione di aeromobili o attività aeree minori quali spettacoli pirotecnici a terra o aerei, lancio palloni aerostatici ecc., deve chiedere nulla osta ad ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo).

REQUISITI SOGGETTIVI:

Conduzione personale dell’attività: se l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.

1 Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

3) Possesso, in alternativa, della qualifica di:

  • Pirotecnico: imprenditore che allestisce ed esegue lo spettacolo pirotecnico. Deve possedere la licenza ai sensi dell'articolo 47 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Per fabbricare e/o depositare gli esplosivi deve possedere anche il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635)";
  • Dipendente del pirotecnico: soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Deve essere presente quando il pirotecnico manca o non può presentarsi, per esempio quando il pirotecnico deve allestire ed eseguire spettacoli in diverse zone contemporaneamente;
  • Titolare di capacità tecnica: soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Non fabbrica e/o deposita professionalmente gli esplosivi, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico. Deve dunque possedere il nulla osta ai sensi dell'articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

 

REQUISITI OGGETTIVI:

I siti destinati allo sparo devono essere allestiti in conformità alle disposizoni di sicurezza indicate nella Circolare Mininterno 11 gennaio 2001, n.559, modificata con Circolare Mininterno 20 maggio 2014. Per i fuochi acquatici ulteriori indicazioni di sicurezza sono contenute nella Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS.

Per quanto riguarda l'impatto acustico determinato dall'esecuzione di un pubblico spettacolo, specie quando temporaneo, concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni della D.G.Reg 17.12.2009, n. 2870 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 18/06/2007 n. 16” ed alle linee guida di ARPA.

Il regime per l'avvio dell'attività è la domanda di autorizzazione art 57 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Nel caso in cui il Comune non sia sede della Questura, l'interessato presenta la domanda al SUAP, allegando i documenti previsti dalla Circolare Mininterno 11 gennaio 2001, n.559, modificata con Circolare Mininterno 20 maggio 2014.

La Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS fornisce ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione delle emissioni sonore.

I Comuni possono valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

I termini decorrono dalla ricezione della domanda da parte del Questore. Il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione.

 

L'eventuale domanda di autorizzazione ex art. 19 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17 è trasmessa dal SUAP agli Ispettorali forestali del Corpo Forestale Regionale competenti per territorio.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati

I controlli sulle attività sono svolti da:

Lo sportello SOS EVENTI offre un prezioso servizio di consulenza gratuita alle associazioni e  pro-loco per organizzare sagre e manifestazioni tradizionali. La regione lo finanzia attraverso un’apposita legge regionale 7/2019 Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Lo Sportello è unIniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Informazioni e contatti sul sito dedicato.

Ultimo aggiornamento: Mon Jul 31 16:40:00 CEST 2023