per costruire la sede e gli impianti

Comunicazione inizio lavori PdC/Libera “temporanea" - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
opere temporanee, depositi temporanei

I soggetti indicati all'art. 21 del Codice regionale dell’edilizia comunicano l'inizio lavori relativo ad interventi edilizi realizzati con permesso di costruire oppure realizzati in attività edilizia libera ex art. 16, comma 1 lettere d), e) ed i) della L.R. 19/09 Codice regionale dell’edilizia.

La comunicazione di inizio lavori relativa ad interventi edilizi realizzati con permesso di costruire oppure realizzati in attività edilizia libera ex art. 16, comma 1 lettere d), e) ed i) della L.R. 19/09 Codice regionale dell’edilizia  è una forma di comunicazione.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

 

La modulistica unificata regionale per la comunicazione di attività edilizia libera è stata approvata con Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 6009 del 07 settembre 2017, in osservanza alla modulistica unificata adottata in seno alla Conferenza permanente Stato-Regioni.

I moduli regionali possono essere integrati dal Comune con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. In ogni caso non può richiedersi l'allegazione di documenti o certificazioni non richieste espressamente dalle leggi di settore applicabili all'intervento.

 

La comunicazione di inizio lavori può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale, nonché al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Ultimo aggiornamento: Tue Feb 18 16:07:00 CET 2020